Con sentenza n. 9162, del 28 maggio 2024, il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in integrale accoglimento delle difese svolte dallo Studio, ha definito favorevolmente alle nostre assistite un rilevante contenzioso che le vedeva convenute, con domande risarcitorie multimilionarie, per asserita responsabilità da abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento ed in danno dei creditori della società controllata.
Diversi i profili di interesse della decisione, in quanto è stato affermato (in sintesi, laddove per il dettaglio si rinvia al provvedimento):
(i) che la responsabilità di cui all’art. 2497 c.c. ha natura extracontrattuale;
(ii) che, conseguentemente, il termine di prescrizione è quinquennale;
(iii) che, ulteriormente, il provvedimento di omologazione della domanda di concordato preventivo “determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti”, escludendo la possibilità per i relativi titolari di agire, anche ad altro titolo, nei confronti della debitrice, per conseguire la relativa soddisfazione integrale, successivamente alla definizione della procedura;
(iv) che, infine, nel caso di litisconsorzio facoltativo, l’interruzione del processo opera solo relativamente alla causa di cui sia parte il soggetto colpito dall’evento interruttivo, non essendo neppure necessaria la proposizione della riassunzione per quanto attiene agli altri rapporti processuali ed indipendentemente dalla portata del pronunciato provvedimento interruttivo.
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